IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 17 maggio 1991, del senato accademico del 27 maggio 1991, e del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1991, concernenti il riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 4474/91 pos. 2 del 25 settembre 1992 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991; Viste le deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico rispettivamente del 23 e 29 ottobre 1992 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e la limitazione ad un "numero massimo di sei iscritti per anno, per un totale di ventiquattro"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel capo V scuola di specializzazione in oftalmologia gli articoli 246 (ex 209) e 247 (ex 210) sono soppressi e sostituiti con: Capo V SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA Art. 246 (ex 209). - E' istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Catania. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilita' operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia. Art. 247. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Art. 248. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 249. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 250. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) morfologia normale e patologica oculare; b) fisiopatologia della visione; c) semeiotica oculare; d) patologia e clinica oculare; e) chirurgia oftalmologica. Art. 251. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Morfologia normale e patologica oculare: anatomia oculare; embriologia e genetica oculare; anatomia ed istologia patologica. b) Fisiopatologia della visione: ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione; fisiopatologia della visione binoculare ed ortottica. c) Semeiotica oculare: semeiotica clinica e strumentale. d) Patologia e clinica oculare: oftalmologia; oftalmologia pediatrica; neurooftalmologia; malattie oculari in rapporto alle affezioni generali; ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale oftalmologica. e) Chirurgia oftalmologica: chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita; chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Art. 252. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza, nelle diverse aree, avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Morfologia normale e patologica oculare (ore 50): anatomia oculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 10 embriologia e genetica oculare . . . . . . . . . . . . " 10 anatomia ed istologia patologica . . . . . . . . . . . " 30 Fisiopatologia della visione (ore 150): ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione . . . . . . . . . . . " 150 Semeiotica oculare (ore 200): semeiotica clinica e strumentale . . . . . . . . . . . " 200 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Fisiopatologia della visione (ore 50): fisiopatologia della visione binoculare ed ortottica . . . . . . . . . . . . . ore 50 Semeiotica oculare (ore 100): semeiotica clinica e strumentale . . . . . . . . . . . " 100 Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 oftalmologia pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . " 25 neurooftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Chirurgia oftalmologica (ore 150): chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . " 75 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Patologia e clinica oculare (ore 200): oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 malattie oculari in rapporto alle affezioni generali " 35 ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale oftalmologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Chirurgia oftalmologica (ore 200): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Chirurgia oftalmologica (ore 300): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . " 150 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 253. - La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 31 ottobre 1992 Il rettore: RODOLICO